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Sez. 3, Sentenza n. 4892 del 11/11/1977 (Rv. 388492 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO O LA RISOLUZIONE DELLA VENDITA - ONERE DI CUSTODIA A CARICO DEL COMPRATORE IN ORDINE ALLA COSA OGGETTO DELLA VENDITA - DIRITTO A COMPENSO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI CUSTODIA SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO O DI RISOLUZIONE - MORA DEL VENDITORE NEL RITIRO DELLA COSA - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE.*
Stato
decisa il 1977-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/388492-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - DI OBBLIGAZIONE DI CUSTODIRE - GIUDIZIO PER L'ANNULLAMENTO O LA RISOLUZIONE DELLA VENDITA - ONERE DI CUSTODIA A CARICO DEL COMPRATORE IN ORDINE ALLA COSA OGGETTO DELLA VENDITA - DIRITTO A COMPENSO - ESCLUSIONE - OBBLIGO DI CUSTODIA SUCCESSIVO ALLA SENTENZA DI ANNULLAMENTO O DI RISOLUZIONE - MORA DEL VENDITORE NEL RITIRO DELLA COSA - DIRITTO DEL COMPRATORE AL RIMBORSO DELLE SPESE DI CUSTODIA E CONSERVAZIONE.*

Qualora il compratore venga convenuto (o agisca) in giudizio per l'annullamento o la risoluzione della vendita, egli ha l'Onere di custodire la cosa venduta quale proprietario e quale obbligato sub conditione alla restituzione di essa, senza aver diritto ad alcun compenso, fino alla sentenza esecutiva di annullamento o di risoluzione. Dopo tale sentenza egli ha l'Obbligo di custodia, in quanto tenuto alla riconsegna (ex art 1177 cod civ) e, qualora il venditore diffidato a ritirare la cosa, si renda moroso, egli ha diritto al rimborso delle spese per la custodia e la conservazione ex art 1207, secondo comma, cod civ. (V 3672/72, mass n 361719).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1177, Cod. Civ. art. 1207 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)