Sez. 3, Sentenza n. 3131 del 04/04/1996 (Rv. 496792 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE | Presunzione di uguale concorso di colpa - Carattere sussidiario - Mancanza di collisione diretta tra veicoli - Estensione - Condizioni.
CIRCOLAZIONE STRADALE - RESPONSABILITÀ CIVILE DA INCIDENTI STRADALI - COLPA - PRESUNZIONE AGLI EFFETTI CIVILI - IN GENERE
Il principio della presunzione di uguale concorso di colpa di cui all'art. 2054, secondo comma, cod. civ. ha carattere sussidiario ed opera soltanto nel caso in cui non risulti possibile accertare in concreto le cause dell'evento dannoso. Detto principio, peraltro, è estensivamente applicabile anche all'ipotesi di sinistro in cui manchi una collisione diretta tra veicoli, quando sia necessario risolvere il problema della graduazione del concorso di colpa, una volta che in un incidente stradale tale concorso sia stato accertato in concreto.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)