Sez. 5 - , Sentenza n. 9531 del 07/04/2023 (Rv. 667711 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI | Soggetti non residenti nell’Unione europea - IVA - Rimborso - Termine di presentazione della domanda - Art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 - Applicabilità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OBBLIGHI DEI CONTRIBUENTI - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - RIMBORSI
In tema di IVA, alla domanda di rimborso, avanzata dagli operatori economici domiciliati e residenti in Stati non appartenenti all'Unione europea, in assenza di una specifica previsione normativa, si applica il termine generale di decadenza, previsto dall'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, di due anni dal pagamento o, se posteriore, di due anni dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione.
DPR 26/10/1972 num. 633 art. 38 bis CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 28/11/2006 num. 112 art. 171
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)