Sez. 5 - , Ordinanza n. 2420 del 03/02/2021 (Rv. 660483 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Istanza di rimborso ex art 21, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 - Termine di presentazione - Decorrenza - Adempimento rateale - Fattispecie.
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di tributi, l'istanza di rimborso di cui all'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 deve essere presentata nel termine di decadenza di due anni dal giorno in cui la pretesa dell'amministrazione finanziaria si รจ resa definitiva, termine che, nell'ipotesi di adempimento rateale, decorre da ciascuno dei pagamenti e non dalla data dell'ultima quota del pagamento frazionato. (Fattispecie in tema accertamento con adesione, in cui il termine di decadenza decorreva dalla definizione dell'accertamento, perfezionatasi con il versamento della prima rata).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)