Sez. L, Sentenza n. 2881 del 10/03/1992 (Rv. 476168 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo | Cessazione di un appalto per la gestione di una messa aziendale - Impossibilità di riutilizzazione dei lavoratori licenziati - Onere probatorio dell'imprenditore - Previsione contrattuale di incontri fra l'impresa uscente, quella subentrante e le organizzazioni sindacali - Irrilevanza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Estinzione del rapporto - Licenziamento individuale - Per giustificato motivo - Obiettivo
Nel caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo costituito dalla cessazione di un appalto per la gestione di una mensa aziendale, l'onere dell'imprenditore di dimostrare l'impossibilità di un'altra utilizzazione (nella propria organizzazione) dei lavoratori licenziati non è escluso dall'applicabilità, nel settore della ristorazione, dell'accordo nazionale 9 aprile 1979 (che, al fine del reimpiego del personale licenziato in conseguenza di cambi di gestione, prevede incontri fra l'impresa uscente e quella subentrante e le organizzazioni sindacali), atteso che il carattere inderogabile della disciplina di legge in tema di licenziamenti individuali, la quale, considerando giustificato il licenziamento solo se questo costituisca una "extrema ratio", impone all'imprenditore l'obbligo primario di ricercare ogni possibilità di riutilizzazione dei dipendenti i cui posti di lavoro siano venuti meno.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)