Sez. L, Sentenza n. 4874 del 05/05/1995 (Rv. 492101 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE | Disciplina anteriore alla legge n. 223 del 1991 - Ridimensionamento dell'attività produttiva - Estremi - Riduzione del solo elemento personale - Inclusione - Licenziamento individuale plurimo - Distinzione.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO COLLETTIVO - IN GENERE
Il licenziamento collettivo per riduzione di personale, secondo la normativa vigente prima dell'entrata in vigore dell'art. 24 della legge 23 luglio 1991 n. 223 (il quale non si applica ai licenziamenti intimati anteriormente, in ragione di quanto disposto nel suo ultimo comma) presuppone il ridimensionamento dell'attività produttiva voluto dall'imprenditore con decisione insindacabile in sede giudiziaria, ed è nettamente distinto dal licenziamento individuale plurimo per giustificato motivo oggettivo con il quale ha in comune soltanto l'irrilevanza delle qualità e caratteristiche proprie del singolo dipendente. L'anzidetto ridimensionamento, che deve essere effettivo, non addotto cioè come pretesto per liberarsi del personale non gradito, e stabile, ossia non legato a fatti puramente contingenti, non implica necessariamente una riduzione degli elementi materiali (quali la soppressione di uffici o reparti o la eliminazione di settori produttivi) potendo riguardare esclusivamente o in modo prevalente anche uno solo dei fattori aziendali, e cioè l'elemento personale, senza che ne derivi l'impossibilità di distinguere il licenziamento collettivo per riduzione di personale dal licenziamento individuale plurimo, perché il primo non può prescindere da un ridimensionamento dell'azienda e cioè da una riduzione in termini quantitativi dell'elemento materiale e o personale dell'impresa, al contrario del secondo che, fondandosi sull'organizzazione del lavoro per quanto riguarda la qualità ed i modi delle prestazioni, può ricorrere anche in caso di ampliamento dell'azienda qualora l'imprenditore dimostri l'impossibilità di utile impiego dei lavoratori licenziati nel nuovo assetto organizzativo.
Riferimenti normativi: Legge 15/07/1966 num. 604 art. 11 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)