Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012 (Rv. 624217 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)