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Sez. L, Sentenza n. 16245 del 25/09/2012 (Rv. 624217 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE | Notificazione a soggetti privi di personalità giuridica - Luogo della notifica - Sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione - Sede effettiva dell'impresa - Sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale - Coincidenza - Presunzione.
Stato
decisa il 2012-09-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/624217-01

PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - IN GENERE

La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche privi di personalità giuridica (nella specie, una società in nome collettivo) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, atteso che anche per tali società, comunque iscritte nel registro delle imprese, si deve presumere, sino a prova contraria, la coincidenza tra sede legale e luogo di svolgimento continuativo dell'attività sociale.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 19 com. 2, Cod. Proc. Civ. art. 145 com. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)