Sez. 3, Sentenza n. 7279 del 06/08/1997 (Rv. 506501 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE | Società priva di personalità giuridica (accomandita semplice) - Luogo della notificazione - Nella sede indicata nell'atto costitutivo - Luoghi equipollenti - Sede indicata nella corrispondenza della società - Notificazione - Validità - Sussistenza.
PROCEDIMENTO CIVILE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE
La notificazione di atti a soggetti diversi dalle persone fisiche (nella specie, società in accomandita semplice, priva di personalità giuridica) deve eseguirsi, di regola, nella sede indicata nell'atto costitutivo e nella registrazione (essendo questa senz'altro opponibile ai terzi) ovvero nella sede effettiva dell'impresa, ma nulla osta a che essa avvenga in quella indicata nella corrispondenza della società, come indirettamente desumibile dal disposto dell'art. 2250 cod. civ. (a norma del quale devono essere indicati, negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese, la sede della società e l'ufficio del registro presso il quale questa è iscritta, con il relativo numero di iscrizione).
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)