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Sez. 6 - , Ordinanza n. 51021 del 02/12/2019 Cc. (dep. 17/12/2019) Rv. 278059 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Richiesta di inutilizzabilità delle intercettazioni ex art. 271, comma 3., cod. proc. pen. - Provvedimento di rigetto del giudice delle indagini preliminari - Legittimità - Ragioni - Conseguenze.
Stato
decisa il 2019-12-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278059-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI

In tema di intercettazioni telefoniche, il giudice delle indagini preliminari non può disporre, ai sensi dell'art.271, comma 3, cod.proc.pen., la distruzione delle intercettazioni dichiarate inutilizzabili in sede di riesame, essendo necessaria una decisione in ordine all'inutilizzabilità adottata nell'ambito del processo di cognizione ed insuscettibile di modifiche. (In motivazione, la Corte ha precisato che il provvedimento di rigetto della richiesta di distruzione non è impugnabile con ricorso in cassazione e, pertanto, l'inammissibilità può essere dichiarata "de plano" ai sensi dell'art.610, comma 5- bis, cod.proc.pen.).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 610 com. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)