Sez. 6, Sentenza n. 33810 del 26/04/2007 Ud. (dep. 04/09/2007) Rv. 237154 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI | Difetto di motivazione del decreto ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen. - Inutilizzabilità dichiarata dalla Corte di cassazione in sede incidentale "de libertate" - Effetti preclusivi per il giudice del procedimento principale - Esclusione.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - DIVIETI
La decisione con cui la Corte di cassazione dichiara, in sede di procedimento incidentale "de libertate", l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, per difetto di motivazione del decreto con cui il pubblico ministero ha disposto il ricorso agli impianti esterni, non ha effetti preclusivi per il giudice del procedimento principale, che conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità degli stessi risultati intercettativi.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 191 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 268 com. 3 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 271 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 273 com. 1 n. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)