Sez. 3, Sentenza n. 907 del 06/12/1982 Ud. (dep. 01/02/1983) Rv. 157213 - 01
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DIFFORME DAL PROGETTO APPROVATO - NOZIONE - DISTINZIONE E RILEVANZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI.*
EDILIZIA - COSTRUZIONE EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - COSTRUZIONE TOTALMENTE O PARZIALMENTE DIFFORME DAL PROGETTO APPROVATO - NOZIONE - DISTINZIONE E RILEVANZA AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PENALI.*
In materia urbanistica il termine "in totale difformità", di cui all'art. 17 lett. B) della legge n. 10 del 1977 non può essere interpretato in relazione alla lettera a) dello stesso articolo, sia per la mancata corrispondenza di un analogo termine (difformità parziale), sia soprattutto per esigenze di coerenza logica e giuridica. Ai fini penali non occorre considerare se la costruzione è difforme totalmente o parzialmente dal progetto approvato, giacché il legislatore non ha avuto di mira il risultato, ma l'affermazione formale di un principio di esclusività dell'organizzazione pianificatoria e programmatoria del territorio da parte della amministrazione pubblica. Si applicherà, dunque, l'ipotesi di cui alla lettera b) dello art. 17 della legge n. 10 del 1977 tutte le volte in cui si siano realizzati lavori diversi od aggiuntivi a quelli per cui fu data concessione, rispetto ai quali, considerati autonomamente, sarebbe stata comunque necessaria la concessione edilizia. (V mass n 139045; (V mass n 139060; (V mass n 144493; (V mass n 145403; (V mass n 145402; (Conf mass n 152727; (Conf mass n 152615; (Conf mass n 155181).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)