Sez. 3, Sentenza n. 2700 del 02/12/1981 Ud. (dep. 11/03/1982) Rv. 152727 - 01
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFFORMITÀ TOTALI O PARZIALI DALLA LICENZA O CONCESSIONE - NOZIONE DI DIFFORMITÀ PARZIALI.*
EDILIZIA - LICENZA DI COSTRUZIONE - DIFFORMITÀ TOTALI O PARZIALI DALLA LICENZA O CONCESSIONE - NOZIONE DI DIFFORMITÀ PARZIALI.*
Ai fini penali non occorre considerare se la costruzione è difforme totalmente o parzialmente dal progetto approvato, giacché il legislatore non ha avuto di mira il risultato, ma l'affermazione formale di un principio di esclusività dell'organizzazione pianificatoria e programmatoria del territorio da parte della amministrazione pubblica. Si applicherà, dunque, l'ipotesi di cui alla lettera b dell'art. 17 della legge n. 10 del 1977 tutte le volte in cui si siano realizzati lavori od opere diverse od aggiuntive a quelle per cui fu data concessione, rispetto alle quali, considerate autonomamente, sarebbe necessaria la concessione edilizia. Anche le difformità parziali rientrano nella prescrizione dello art. 17 lett. B della legge n. 10 del 1977, fatta eccezione soltanto delle inosservanze alle modalità esecutive del tutto marginali o secondarie. (V mass n 148902; (V mass n 145403; (V mass n 145402; (V mass n 138568).*
Riferimenti normativi: Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. A CORTE COST., Legge 28/01/1977 num. 10 art. 17 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)