Sez. L, Sentenza n. 4380 del 03/10/1978 (Rv. 394052 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO A CAUSA DELLA NULLITA DELL'ATTO DI CITAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART 163 N 7 COD PROC CIV - SENTENZA INAPPELLABILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI AI VIZI DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITA.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - IN GENERE - PARTE RIMASTA CONTUMACE IN PRIMO GRADO A CAUSA DELLA NULLITA DELL'ATTO DI CITAZIONE PER VIOLAZIONE DELL'ART 163 N 7 COD PROC CIV - SENTENZA INAPPELLABILE - RICORSO PER CASSAZIONE - PRODUZIONE DI DOCUMENTI RELATIVI AI VIZI DEL PROCEDIMENTO - AMMISSIBILITA.*
La parte che sia rimasta contumace in primo grado a causa della nullita dell'atto di citazione per violazione dell'art 163 n 7 cod proc civ, puo - ove si tratti di sentenza inappellabile, ai sensi dell'art 440 cod proc civ (nel testo sostituito dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533) per avere deciso, in materia di controversie individuali di lavoro o di controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, una domanda di valore non superiore a lire cinquantamila - produrre in Cassazione i documenti tendenti a provare l'esistenza di vizi del procedimento che si ripercuotono sulla decisione impugnata e cio in deroga al divieto di cui all'art 372 cod proc civ, di deposito in Cassazione di Atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi di giudizio. (V 2465/74, mass n 370883).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 7, Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 440, Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)