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Sez. 3, Sentenza n. 2465 del 10/09/1974 (Rv. 370883 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PARTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO PER LA NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - DOCUMENTI VOLTI ALLA DIMOSTRAZIONE DI TALE NULLITA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1974-09-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/370883-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - DEPOSITO DI ATTI - DI DOCUMENTI NUOVI - PARTE CONTUMACE IN PRIMO GRADO PER LA NULLITA DELLA NOTIFICAZIONE DELLA CITAZIONE - DOCUMENTI VOLTI ALLA DIMOSTRAZIONE DI TALE NULLITA - PRODUZIONE PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - AMMISSIBILITA.*

La parte che sia rimasta contumace in primo grado a causa della nullita della notificazione della citazione introduttiva del giudizio, puo - ove si tratti di sentenza non impugnabile se non con ricorso per Cassazione - produrre in Cassazione i documenti diretti a dimostrare l'asserita nullita, trattandosi di documenti i quali riguardano la (conseguente) nullita della sentenza impugnata, per i quali e fatta eccezione al divieto di deposito in Cassazione di Atti e documenti non prodotti nei precedenti gradi del giudizio dall'art 372 cod proc civ. (V 3506'72, mass n 361432).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 372 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)