Sez. 3, Sentenza n. 3477 del 01/12/1972 (Rv. 361374 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE CONSISTENTE NELL'IPOTESI DELL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA ABOLITRICE DI UN DIVIETO VIGENTE AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - VALIDITA - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI FARMACIA.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - REQUISITI ACCIDENTALI - CONDIZIONE - IN GENERE - CONDIZIONE CONSISTENTE NELL'IPOTESI DELL'ENTRATA IN VIGORE DI UNA NUOVA DISCIPLINA LEGISLATIVA ABOLITRICE DI UN DIVIETO VIGENTE AL MOMENTO DELLA STIPULAZIONE - VALIDITA - FATTISPECIE IN TEMA DI VENDITA DI FARMACIA.*
Nulla vieta che le parti condizionino l'efficacia di un contratto all'avvento di una nuova disciplina legislativa che comporti l'abolizione di un divieto vigente al momento della stipulazione; divieto che, di regola, non puo estendersi agli Atti la cui efficacia le parti intendano rinviare al momento in cui essi non risulteranno piu in contrasto con norme imperative, e la cui funzione non deve quindi esplicarsi sotto il suo impero. (nella specie, era in discussione la validita di un contratto con il quale un minore, nel trasferire una farmacia a lui pervenuta per successione, aveva stipulato un preliminare di retrovendita condizionato al venir meno della disciplina legislativa (art 369 tu) sul divieto di trasferimento delle farmacie legittime a persona non iscritta nell'albo professionale dei farmacisti).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Legge 27/07/1934 num. 1265 art. 369, Cod. Civ. art. 1354
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)