Sez. U, Sentenza n. 9560 del 16/06/2003 (Rv. 564262 - 01)
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE | Inquadramento - Riserva di legge ex art. 2 legge n. 30 del 1978 - Accordi collettivi contenenti la definizione delle qualifiche con differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione di tale legge - Nullità per contrasto con norma imperativa - Insussistenza.
TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - IN GENERE
Devono ritenersi validi gli accordi collettivi che contengono la definizione delle qualifiche per gli autoferrotranvieri prevedendo il differimento dell'efficacia dei nuovi inquadramenti al momento dell'abrogazione della legge 1 febbraio 1978 n. 30, alla quale era riservata la materia dell'inquadramento del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto prima dell'entrata in vigore della legge 12 luglio 1988 n. 270 (che, abrogando la precedente normativa, ha rimesso la materia alla contrattazione collettiva); il predetto differimento dell'operatività della regolamentazione, infatti, impedisce che la volontà negoziale si ponga in contrasto con la norma imperativa vigente al momento della conclusione degli stessi accordi, l'autonomia delle parti essendosi specificamente realizzata con il sottoporre al comando della legge sopravvenuta gli effetti futuri di un negozio posto in essere prima del suo avvento.
Riferimenti normativi: Legge 01/02/1978 num. 30 CORTE COST., Legge 12/07/1988 num. 270 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)