Sez. 3 - , Ordinanza n. 3133 del 10/02/2020 (Rv. 657144 - 01)
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO | Danno patrimoniale da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia - Prova per presunzioni - Ammissibilità - Liquidazione - Criteri.
PERSONALITÀ (DIRITTI DELLA) - ONORE (REPUTAZIONE) - RISARCIMENTO DEL DANNO
Il danno patrimoniale derivante da indebita segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d'Italia può essere provato dal danneggiato anche per presunzioni, potendo consistere, se imprenditore, nel peggioramento della sua affidabilità commerciale, essenziale pure per l'ottenimento e la conservazione dei finanziamenti, con lesione del diritto ad operare sul mercato secondo le regole della libera concorrenza, e, per qualsiasi altro soggetto, nella maggiore difficoltà nell'accesso al credito.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2727, Cod. Civ. art. 2729 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/06/2003 num. 196 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)