diritto.io

Sez. 3 - , Ordinanza n. 3130 del 09/02/2021 (Rv. 660592 - 01)

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO | Segnalazione alla Centrale dei Rischi - Legittimità - Accertamento - Presupposti - Sussistenza del debito segnalato - Insufficienza - Onere della prova - Ripartizione.
Stato
decisa il 2021-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/660592-01

CREDITO - ISTITUTI O ENTI DI CREDITO - ALTRE AZIENDE DI CREDITO - VIGILANZA E CONTROLLO

In tema di risarcimento del danno derivante da illegittima segnalazione alla Centrale dei Rischi della Banca d'Italia, il giudice, per stabilire se una banca abbia correttamente o meno comunicato l'inadempimento di una obbligazione del cliente, non deve limitarsi a valutare "ex post" se, all'esito del giudizio tra tale banca e lo stesso cliente, le eccezioni da quest'ultimo frapposte all'adempimento dei propri obblighi si siano rivelate infondate, ma è tenuto a stabilire, con valutazione "ex ante", se, al momento in cui il medesimo cliente ha rifiutato detto adempimento, i motivi del rifiuto apparissero oggettivamente non infondati e prospettati in buona fede, gravando l'onere della relativa prova su chi domanda il risarcimento.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 53 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 67 com. 1 lett. B), Decreto Legisl. 01/09/1993 num. 385 art. 108, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1375, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)