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Sez. 2, Sentenza n. 2147 del 24/06/1972 (Rv. 359406 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DELLA PERSISTENZA DELLA SOTTO POSIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL CONTRATTO COLLETTIVO GIA ACCETTATO DAL DATORE DI LAVORO ALIENANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO ACCETTATO - CRITERI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1972-06-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/359406-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - CONTRATTI POSTCORPORATIVI - SOGGETTI - TRASFERIMENTO DI AZIENDA - ACCETTAZIONE DA PARTE DELL'ACQUIRENTE, DELLA PERSISTENZA DELLA SOTTO POSIZIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO AL CONTRATTO COLLETTIVO GIA ACCETTATO DAL DATORE DI LAVORO ALIENANTE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE - INDIVIDUAZIONE DEL CONTRATTO COLLETTIVO ACCETTATO - CRITERI - FATTISPECIE.*

L'applicabilita dei contratti collettivi postcorporativi puo dipendere, anche nel difetto di iscrizione alle associazioni stipulanti, da un'espressa adesione agli stessi ovvero da un'implicita ricezione di essi nei contratti individuali. Pertanto, pur essendo il relativo accertamento insindacabile in Cassazione, in quanto devoluto al giudice di merito, quest'ultimo - in caso di trapasso dell'azienda da uno ad altro datore di lavoro ferme restando le mansioni svolte dal lavoratore - non puo esimersi dall'accertare se, in Mancanza di una contraria volonta espressa dalle parti o anche da una soltanto di esse, le medesime abbiano inteso, con il loro tacito comportamento al momento del trasferimento, che il rapporto continuasse ad essere regolato dalla contrattazione collettiva, cosi come nei confronti del precedente datore di lavoro. Quanto poi alla precisa individuazione del contratto collettivo da applicarsi, il giudice di merito e tenuto ad accertare quale sia quello pertinente all'attivita svolta dall'imprenditore secondo quanto disposto dall'art 2070 cod civ in base all'attivita effettivamente esercitata dal subentrante. (nella specie il lavoratore, conducente di automezzi gia alle dipendenze della shell italiana, pretendeva l'applicazione del contratto collettivo nazionale 29 luglio 1953 per gli addetti alle industrie di ricerca, estrazione raffinazione, lavorazione e distribuzione dei prodotti petroliferi anche nei confronti del rilevatario di un deposito della shell al cui servizio era passato continuando a svolgere le precedenti mansioni).*

Riferimenti normativi: Contr. Coll. 29/07/1953, Cod. Civ. art. 2070 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)