Sez. 1, Sentenza n. 33389 del 11/07/2013 Ud. (dep. 01/08/2013) Rv. 257343 - 01
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE | Riconoscimento della seminfermità - Giudizio di comparazione - Criteri - Fattispecie.
REATO - CIRCOSTANZE - CONCORSO DI CIRCOSTANZE - DI AGGRAVANTI E ATTENUANTI: GIUDIZIO DI COMPARAZIONE
In tema di giudizio di comparazione tra circostanze, ove l'imputato sia stato riconosciuto seminfermo di mente, la valutazione comparativa deve prescindere da tale aspetto e dall'alterata percezione della realtà che ha l'agente e deve, invece, tener conto della personalità dell'imputato, espressa nelle modalità comportamentali del reato ed al ruolo rivestito in concreto nella commissione dello stesso. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio di equivalenza tra le aggravanti della premeditazione e dell'aver agito contro l'ascendente con le attenuanti generiche e quella della seminfermità).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 69 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 89 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Cod. Pen. art. 576, Cod. Pen. art. 577
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)