Sez. 5, Sentenza n. 6314 del 10/03/2008 (Rv. 602324 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria su particolari beni, "ex" art. 8 del d.l. n. 384 del 1992 - Enti pubblici o privati non aventi ad oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali - Assoggettamento ad imposta - Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE
L'imposta straordinaria istituita per l'anno 1992 dall'art. 8 del d.l. 19 settembre 1992, n. 384, conv. in legge 14 novembre 1992, n. 438 non è dovuta, giusto quanto dispongono i commi 1 e 8-bis dell'articolo citato, dagli enti pubblici e privati diversi dalle società, residenti nel territorio dello Stato, che non hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali. (Fattispecie nella quale la S.C. ha escluso dal novero dei soggetti passivi dell'imposta un'associazione sportiva, proprietaria di un'imbarcazione da diporto avente le caratteristiche indicate dal citato art. 8, comma primo, lett. c).
Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)