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Sez. 5, Sentenza n. 16109 del 15/11/2002 (Rv. 558528 - 01)

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE | Imposta straordinaria su particolari beni, ex art. 8 del D.L. n. 384 del 1992 - Soggetti passivi - Gestione, anche in forma associata, di aziende faunistico - venatorie - Assoggettamento ad imposta - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/558528-01

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IN GENERE (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IN GENERE

L'imposta straordinaria su particolari beni, istituita dall'art. 8 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384 (convertito, con modificazioni, nella legge 14 novembre 1992, n. 438), è dovuta, come chiaramente risulta dal comma nono della norma medesima, anche dai soggetti che, al di fuori dell'esercizio di un'attività commerciale, gestiscono, anche in forma associata, aziende faunistico - venatorie.

Riferimenti normativi: Decreto Legge 19/09/1992 num. 384 art. 8 CORTE COST., Legge 14/11/1992 num. 438 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)