diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 7137 del 09/04/2015 (Rv. 634947 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO | Domanda - Qualificazione della stessa come accessione invertita - Riqualificazione in domanda risarcitoria da occupazione usurpativa nel giudizio di appello - Ammissibilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2015-04-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634947-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - OCCUPAZIONE TEMPORANEA E D'URGENZA - RISARCIMENTO DEL DANNO

Nel giudizio di risarcimento del danno derivante dalla occupazione e trasformazione irreversibile di un fondo senza titolo, la qualificazione in primo grado della domanda risarcitoria come di accessione invertita (o occupazione cd. acquisitiva) non esclude l'ammissibilità di una riqualificazione della stessa in occupazione usurpativa da parte dell'attore in sede di appello, atteso che la presenza o meno della dichiarazione di pubblica utilità non è in grado di differenziare le due forme di illecito, entrambe a carattere permanente ed improduttive di effetti giuridici, poiché non comporta l'acquisizione del bene occupato alla mano pubblica, né incide sulla "causa petendi" giuridicamente significativa, rappresentata in entrambi i casi dalla occupazione illegittima.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 345, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)