Sez. 2 - , Sentenza n. 11037 del 05/05/2017 (Rv. 643894 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE | Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene venduto - Mancata scoperta dei vizi - Rilevanza - Esclusione.
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE
In tema di compravendita, l'azione del compratore contro il venditore per far valere la garanzia ex art. 1495 c.c. si prescrive, in ogni caso, nel termine di un anno dalla consegna del bene compravenduto, e ciò indipendentemente dalla scoperta del vizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)