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Sez. 2 - , Ordinanza n. 4826 del 19/02/2019 (Rv. 652693 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE | Termine annuale di prescrizione - Decorrenza - Dalla consegna del bene - Nozione - Rilascio della documentazione di abitabilità e di formale comunicazione di fine lavori o necessità di meri lavori di rifinitura esterni - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2019-02-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652693-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA (NOZIONE, DISTINZIONI) - TERMINI E CONDIZIONI DELL'AZIONE - PRESCRIZIONE DELL'AZIONE - IN GENERE

In tema di compravendita, la consegna del bene, dalla quale decorre il termine annuale di prescrizione ex art. 1495 c.c. per fare valere la garanzia per vizi della cosa ai sensi dell'art. 1490 c.c., è quella effettiva e materiale, che pone il compratore a diretto contatto con il bene medesimo, essendo irrilevanti la data del successivo rilascio della documentazione di abitabilità e della formale comunicazione di fine lavori, nonché la necessità di effettuare meri lavori di rifinitura esterni.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1490, Cod. Civ. art. 1477, Cod. Civ. art. 1495

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)