Sez. L, Sentenza n. 28299 del 31/12/2009 (Rv. 611142 - 01)
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE | Omessa liquidazione dei compensi - Provvedimento successivo alla definizione del giudizio - Abnormità - Configurabilità - Conseguenze - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Fondamento.
PROVA CIVILE - CONSULENZA TECNICA - CONSULENTE D'UFFICIO - IN GENERE
Il giudice, una volta definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio; ne consegue che il relativo provvedimento risulta abnorme e in relazione ad esso, trattandosi di atto idoneo ad incidere in modo definitivo su posizioni di diritto soggettivo, è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del diritto del consulente tecnico d'ufficio ad ottenere il compenso per la propria prestazione, ben potendo egli chiedere il decreto ingiuntivo ex art. 633, n. 3, cod. proc. civ. (Nella specie, la S.C. ha cassato senza rinvio i decreti con i quali il giudice, dopo aver definito il giudizio, ha liquidato i compensi spettanti al consulente tecnico d'ufficio, individuando anche la parte tenuta al pagamento e, in un secondo momento, ha modificato altresì, in violazione peraltro del principio del contraddittorio, la parte a carico della quale erano stati posti i predetti compensi).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Costituzione art. 111, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)