Sez. 2, Sentenza n. 7633 del 31/03/2006 (Rv. 589171 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO | Omessa liquidazione del compenso - Azione ordinaria per ottenere l'onorario per l'incarico espletato - Esperibilità - Fondamento - Ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. - Ammissibilità - Esclusione.
PROCEDIMENTO CIVILE - AUSILIARI DEL GIUDICE - LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO
Poichè, definito il giudizio e regolato con sentenza l'onere delle spese processuali, il giudice non ha più il potere di provvedere alla liquidazione dei compensi in favore del consulente tecnico d'ufficio, questi, senza che possa ravvisarsi alcuna lesione del suo diritto ad ottenere il compenso per la propria prestazione, può agire in via sussidiaria e ordinaria nei confronti delle parti dopo la conclusione del giudizio nel quale ha prestato la sua opera. Ne consegue che è inammissibile il ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. proposto dal consulente avverso il provvedimento del presidente del collegio con il quale sia stata respinta la richiesta di liquidazione delle spese, relative nella specie a un'integrazione della consulenza, dando atto che erano state liquidate in precedenza.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Legge 08/07/1980 num. 319 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)