Sez. 1, Sentenza n. 5477 del 03/03/1987 Ud. (dep. 04/05/1987) Rv. 175872 - 01
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI MAGISTRATI COMPONENTI LE CORTI - INOSSERVANZA - NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILE - SUCCESSIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - EFFICACIA RETROATTIVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - CORTE DI ASSISE - DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA NOMINA DEI PRESIDENTI E DEI MAGISTRATI COMPONENTI LE CORTI - INOSSERVANZA - NULLITÀ ASSOLUTA INSANABILE - SUCCESSIVA EMISSIONE DEL DECRETO DI NOMINA DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA - EFFICACIA RETROATTIVA - SANATORIA - ESCLUSIONE.*
L'inosservanza delle Disposizioni contenute negli artt. 8 legge 10 aprile 1951 n. 287 (riordinamento dei giudizi di assise) e 2 d.l. lgt. 3 maggio 1945 n. 232 (Disposizioni temporanee circa le applicazioni e supplenze di magistrati) in quanto norme di ordinamento giudiziario concernenti la nomina dei presidenti e degli altri magistrati componenti le corti di assise di primo e di secondo grado, comporta, ai sensi dell'art. 185, primo comma n. 1 e secondo comma cod. proc. pen., nullità insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del giudizio. Nè l'illegittimità della nomina può ritenersi sanata per effetto dell'emanazione successiva del decreto del Presidente della Repubblica, poiché tale decreto ha valore costitutivo della capacità di Esercizio della funzione giurisdizionale per i magistrati componenti le corti di assise, in qualunque grado, con riferimento a tale funzione e pertanto ad esso non può riconoscersi efficacia retroattiva. (V mass n 148879; (V mass n 141436).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 185 CORTE COST., Decr. Legge Luogoten. 03/05/1945 num. 232 art. 2 CORTE COST., Legge 10/04/1951 num. 287 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)