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Sez. L, Sentenza n. 5966 del 08/07/1987 (Rv. 454340 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - BASE DI CALCOLO - REGIME ANTERIORE AL D.L. N. 12 DEL 1977 - DEROGA ALL'ART. 361 COD. NAV. DA PARTE DI CONTRATTI COLLETTIVI NON CORPORATIVI - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1987-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/454340-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - MARITTIMO ED AEREO - INDENNITÀ - IN GENERE - INDENNITÀ DI ANZIANITÀ - DETERMINAZIONE - BASE DI CALCOLO - REGIME ANTERIORE AL D.L. N. 12 DEL 1977 - DEROGA ALL'ART. 361 COD. NAV. DA PARTE DI CONTRATTI COLLETTIVI NON CORPORATIVI - INAMMISSIBILITÀ.*

In tema di lavoro marittimo la possibilità, prevista dall'art. 374 cod. nav., che le norme corporative deroghino il disposto dello art. 361 cod. nav. Contenente la Determinazione della base di calcolo per la quantificazione dell'indennità di anzianità spettante al lavoratore arruolato si riferisce - nel regime anteriore al d.l. 1 febbraio 1977 n. 12 convertito in legge 31 marzo 1977 n. 91 - alle norme dettate da contratti collettivi corporativi, e non già a quelle dei contratti collettivi di diritto comune, neppure se estesi erga omnes, atteso che questi ultimi non possono introdurre una disciplina contrastante con norme inderogabili di legge. (V 5904/84, mass n 437569).*

Riferimenti normativi: Cod. Navig. art. 361, Cod. Navig. art. 374, Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 com. 2 CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)