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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31643 del 04/12/2019 (Rv. 656010 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Imposte sui redditi - Redditi d'impresa - Attività di cui all'art. 2195 c.c. - Rilevanza - Tipologia di assetto organizzativo - Rilevanza - Esclusione - Abitualità - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/656010-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

Ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., tra le quali rientrano quelle ausiliarie del mediatore e del procacciatore d'affari, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto, ma è necessario che sussista il requisito dell'abitualità, da intendersi come attività stabile nel tempo con riguardo al periodo d'imposta.

Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 32, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)