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Sez. 5 - , Ordinanza n. 6874 del 08/03/2023 (Rv. 667379 - 02)

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE | Imposte sui redditi - Mercante d’arte - Nozione - Tassazione come reddito d’impresa - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2023-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/667379-02

TRIBUTI (IN GENERALE) - IN GENERE

In tema di redditi d'impresa, il reddito del mercante d'arte - cioè, il soggetto che, a differenza dello speculatore occasionale e del collezionista, professionalmente e abitualmente esercita il commercio delle opere d'arte, ancorché in maniera non organizzata imprenditorialmente, al fine di trarre un profitto dall'incremento del loro valore - va tassato quale reddito d'impresa ex art. 55 del TUIR, poiché, ai fini delle imposte sui redditi, l'esercizio delle attività di cui all'art. 2195 c.c., se abituale, determina sempre la sussistenza di un'impresa commerciale, indipendentemente dall'assetto organizzativo scelto. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata nella parte in cui aveva qualificato il contribuente come "mercante d'arte" e non quale "collezionista", in ragione del numero e della frequenza delle alienazioni di opere di artisti di rilievo per importi elevati).

Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2195 CORTE COST., DPR 22/12/1986 num. 917 art. 55 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)