Sez. 5, Sentenza n. 17062 del 21/07/2010 (Rv. 614359 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobili di interesse storico e artistico - Trasferimento - Lavori abusivi realizzati dal venditore - Aliquota agevolata - Spettanza - Presupposto - Dimostrazione della riduzione in pristino dello stato dei luoghi prima dell'acquisto - Necessità.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE
In tema di imposta di registro, l'aliquota agevolata per il trasferimento di immobili di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, prevista dall'art. 1, terzo comma, della Tariffa parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è applicabile, in presenza di lavori abusivi realizzati dal venditore, solo previa dimostrazione della riduzione in pristino dello stato dei luoghi prima dell'acquisto.
Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., DPR 26/04/1986 num. 131 all. 1 art. 1 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)