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Sez. 5, Sentenza n. 12024 del 22/05/2006 (Rv. 590816 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE | Immobili di interesse storico e artistico di cui agli artt. 2 e 3 della legge n. 1089 del 1939 - Aliquota agevolata - Applicazione - Oggetto del vincolo - Individuazione - "Portale facente parte" di una casa - Limitazione del vincolo al solo portale - Separabilità fisica o economica del primo dalla seconda - Connessione strutturale fra i due beni - Problema - Mancato esame - Difetto di motivazione della sentenza di merito.
Stato
decisa il 2006-05-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/590816-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA DI REGISTRO - APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA - IN GENERE

In tema di imposta di registro, nella individuazione dell'oggetto del vincolo sugli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata per essi prevista, incorre in vizio di motivazione il giudice che detto vincolo affermi circoscritto al "portale facente parte" di una determinata casa, e quindi non esteso alla casa stessa, qualora non affronti, per risolverlo in senso affermativo o positivo, il problema della separabilità (fisica e/o economica) del portale, come oggetto del vincolo, dal fabbricato che ne costituisce il supporto materiale, e della connessione strutturale fra il primo bene ed il secondo (la S.C. ha in proposito osservato come sembri difficilmente sostenibile, su un piano logico, che possa concepirsi la tutela di un "portale" indipendentemente dalla necessitata tutela del fabbricato di cui esso costituisce parte strutturale essenziale).

Riferimenti normativi: Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 3, DPR 26/04/1986 num. 131 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)