Sez. U, Sentenza n. 1472 del 15/02/1994 (Rv. 485326 - 01)
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Interessi legittimi | Assistenza diretta da parte delle famiglie ai soggetti portatori di "handicap" - Contributo economico - Obbligazione pubblica di natura concessoria - Posizione di interesse legittimo in capo al familiare destinatario del beneficio - Controversia instaurata contro l'U.S.L. dall'aspirante al contributo - Giurisdizione del giudice amministrativo - Configurabilità - Emanazione del provvedimento - Posizione di diritto soggettivo del familiare - Configurabilità - Limiti - Conseguenze.
Giurisdizione civile - Giurisdizione ordinaria e amministrativa - Determinazione e criteri - Interessi legittimi
Il contributo economico in favore delle famiglie che provvedono direttamente ad assistere soggetti non autosufficienti portatori di "handicap", previsto - allo scopo di favorirne l'assistenza nell'ambito della famiglia - dall'art. 16 della legge della Regione Campania 11 marzo 1984 n. 11 ed appartenente alla categoria del "ausili pecuniari pubblici", costituisce oggetto di un'obbligazione (pubblica) che non trae origine direttamente dalla legge ma nasce da un provvedimento amministrativo di natura concessoria e di carattere discrezionale. Pertanto, poiché la posizione soggettiva del familiare destinatario del beneficio assume - anche a seguito della successiva legge regionale 25 agosto 1989 n. 16 - consistenza d'interesse legittimo, la controversia instaurata contro l'U.S.L. dall'aspirante al contributo in questione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo; mentre la configurabilità di una posizione di diritto soggettivo, come tale tutelabile davanti al giudice ordinario, postula l'emanazione del provvedimento predetto, il quale non è integrato né dal certificato dichiarativo della totale invalidità rilasciato dalla Commissione sanitaria provinciale invalidi civili di Napoli né dall'inclusione dell'handicappato nell'elenco degli aventi diritto al contributo.
Riferimenti normativi: Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 2 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 3 CORTE COST., Legge Reg. Campania 15/03/1984 num. 11 art. 26, Legge Reg. Campania 25/08/1989 num. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)