Sez. U, Sentenza n. 10689 del 22/07/2002 (Rv. 556059 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contributo assistenziale a favore di soggetti bisognosi ai sensi delle leggi della Regione Toscana n. 15 del 1976 e n. 18 del 1977 - Revoca del contributo - Posizione del beneficiario - Interesse legittimo - Configurabilità - Controversie relative - Giurisdizione del giudice amministrativo - Sussistenza - Fattispecie anteriore all'operatività della nuova disciplina sul riparto di giurisdizione in materia di pubblici servizi dettata dall'art. 33 del D.Lgs. n. 80 del 1998.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
In materia di contributi e sovvenzioni pubbliche, il riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice amministrativo deve essere attuato distinguendo le ipotesi in cui il contributo o la sovvenzione è riconosciuto direttamente dalla legge e alla p.a. è demandato esclusivamente il controllo in ordine alla effettiva sussistenza dei presupposti puntualmente indicati dalla legge stessa, da quelle in cui la legge attribuisce invece alla p.a. il potere di riconoscere l'ausilio, previa valutazione comparativa degli interessi pubblici e privati in relazione all'interesse pubblico primario, apprezzando discrezionalmente l'"an", il "quid" ed il "quomodo" dell'erogazione. Ne consegue che, in relazione alle misure di assistenza sociale e alla famiglia di cui alle leggi della Regione Toscana 7 aprile 1976, n. 15 e 12 marzo 1977, n. 18, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo la cognizione della controversia concernente la revoca della prestazione assistenziale, pecuniaria ed alimentare, erogata ad un soggetto affetto da menomazione invalidante sul presupposto del suo stato di bisogno (poi venuto meno a seguito dell'ottenimento della pensione INPS con indennità di accompagnamento), atteso che l'ausilio in questione non trae origine direttamente dalle citate leggi regionali ma nasce da un provvedimento di natura concessoria e di carattere discrezionale dell'amministrazione, sicché la posizione del beneficiario assume la consistenza dell'interesse legittimo. (Principio espresso, in sede di risoluzione di conflitto negativo di giurisdizione, avendo riguardo, come momento determinativo della giurisdizione, al tempo della presentazione della domanda investente il primo dei due giudici dichiaratisi incompetenti, nella specie antecedente all'1 luglio 1998, discrimine temporale - ai sensi dell'art. 45, comma diciottesimo, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 - per il nuovo riparto di giurisdizione in tema di pubblici servizi ai sensi dell'art. 33 dello stesso D.Lgs.).
Riferimenti normativi: Legge Reg. Toscana 07/04/1976 num. 15, Legge Reg. Toscana 12/03/1977 num. 18, Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 45 com. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 5 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)