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Sez. 3, Sentenza n. 3896 del 01/04/1993 (Rv. 481634 - 01)

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione | Rilascio dell'immobile - Calcolo dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale - Determinazione del canone corrente di mercato - Inclusione delle somme corrisposte extra contratto (cosiddetta buona entrata) - Legittimità - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-04-01
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/481634-01

Locazione - Disciplina delle locazioni di immobili urbani (Legge 27 luglio 1978 n. 392, cosiddetta sull'equo canone) - Disciplina transitoria - Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione

In tema di locazioni di immobili non abitativi nel regime transitorio della legge n. 392 del 1978, le somme non denunziate in contratto, corrisposte dal conduttore al locatore, all'inizio della locazione, a fondo perduto (cosiddetta buona entrata), non avendo giustificazione nel sinallagma contrattuale, ricadono nella previsione dell'art. 79 della legge, il quale sancisce la nullità, tra l'altro, di ogni pattuizione volta ad attribuire al locatore vantaggi in contrasto con le disposizioni della legge stessa, e conseguentemente, non possono essere considerate ai fini della determinazione del canone corrente di mercato, quale base di calcolo dell'indennità per la perdita dell'avviamento commerciale spettante al conduttore in caso di rilascio dell'immobile ai sensi dell'art. 69.

Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 67 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 69 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 71 CORTE COST., Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Decreto Legge 09/12/1986 num. 832 art. 1 CORTE COST., Legge 06/02/1987 num. 15 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)