Sez. 3, Sentenza n. 8815 del 09/10/1996 (Rv. 500002 - 01)
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE | Immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione - Versamento di somme a fondo perduto (cosiddetta buona entrata) - Nullità del patto.
LOCAZIONE - DISCIPLINA DELLE LOCAZIONI DI IMMOBILI URBANI (LEGGE 27 LUGLIO 1978 N. 392, COSIDDETTA SULL'EQUO CANONE) - PATTI CONTRARI ALLA LEGGE
In materia di contratti di locazione di immobili urbani destinati ad uso non abitativo la vigente normativa, contenuta nella legge 27 luglio 1978 n. 392, consente ai contraenti la libera determinazione del canone iniziale, ma vieta al locatore di pretendere il pagamento di somme, diverse dal canone o dal deposito cauzionale, a fondo perduto o a titolo di "buona entrata", che è privo di ogni giustificazione nel sinallagma contrattuale, e il relativo patto è nullo ai sensi dell'art. 79 della citata legge (perché diretto ad attribuire al locatore un vantaggio in contrasto con le disposizioni in materia), anche se stipulato dal locatore non con il conduttore, ma con un terzo, che ai sensi degli artt. 1421 e 2033 cod. civ. potrà far valere la nullità del patto e pretendere la restituzione delle somme indebitamente pagate, purché sia accertato un collegamento tra l'accordo e il contratto di locazione, la cui conclusione era condizionata alla attribuzione patrimoniale non giustificata ad altro titolo.
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 79 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1421, Cod. Civ. art. 2033 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)