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Sez. 1, Ordinanza n. 27797 del 28/10/2024 (Rv. 672790-01)

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Identificazione della vittima di tratta - Procedimento giurisdizionale - Dovere di cooperazione istruttoria - Procedura di referral davanti ad un ente antitratta - Contenuto.
Stato
decisa il 2024-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/672790-01

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)

In tema di protezione internazionale, l'identificazione della vittima di tratta, anche ove non sia già avvenuta dinanzi alla Commissione territoriale, può essere accertata dal giudice, nell'adempimento del proprio dovere di cooperazione istruttoria; in particolare, ove nel corso dell'audizione emergano indicatori di tratta, il giudice sospende l'esame e rinvia il richiedente protezione internazionale (con una procedura c.d. di referral) ad un ente antitratta per la seconda fase, volta all'identificazione formale ed alla determinazione dello status di vittima da parte di personale qualificato e autorizzato, mediante ascolto ed esame di tutte le circostanze del caso, rilevanti al fine dell'identificazione predetta.

Costituzione art. 10, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)