Sez. 1 - , Ordinanza n. 23883 del 04/08/2023 (Rv. 668852 - 01)
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO) | Protezione internazionale - Allegazione di una condizione di sfruttamento - Assenza di un esplicito riconoscimento della tratta da parte della ricorrente - Cooperazione istruttoria del giudice - Contenuto - Consultazione di specifiche fonti informative e delle Linee guida redatte dall’UNHCR - Necessità.
COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA - STRANIERO (CONDIZIONE DELLO)
In tema di protezione internazionale, ove la richiedente alleghi di essere stata trasferita dal paese di origine con la violenza o l'inganno, abusando delle sue condizioni di vulnerabilità sociale
e familiare, a fini di sfruttamento, il giudice, anche ove tale condizione non sia esplicitamente riconosciuta dall'istante, è tenuto a valutare l'attendibilità del racconto, alla luce delle "Linee guida" sull'identificazione delle vittime di tratta elaborate dall'UNHCR e ad assumere informazioni pertinenti ed aggiornate non solo sul paese d'origine, ma anche sul paese di transito e di destinazione.
Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 3, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 7, Decreto Legisl. 19/11/2007 num. 251 art. 8, Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 8, Legge 27/06/2013 num. 77, Costituzione art. 10
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)