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Sez. 1, Sentenza n. 5159 del 21/09/1981 (Rv. 415953 - 01)

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO DA PARTE DELL'ELETTORE NEL GIUDIZIO DI INELEGGIBILITÀ DAL MEDESIMO PROMOSSO - ESTENSIONE AL RAPPORTO PROCESSUALE COSTITUITOSI CON LO INTERVENTO ADESIVO IN PRIMO GRADO DI ALTRO ELETTORE - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-09-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/415953-01

ELEZIONI - IMPUGNAZIONI E RICORSI - PROCEDIMENTO - ESTINZIONE PER RINUNCIA AL RICORSO DA PARTE DELL'ELETTORE NEL GIUDIZIO DI INELEGGIBILITÀ DAL MEDESIMO PROMOSSO - ESTENSIONE AL RAPPORTO PROCESSUALE COSTITUITOSI CON LO INTERVENTO ADESIVO IN PRIMO GRADO DI ALTRO ELETTORE - ESCLUSIONE.*

L'Estinzione del rapporto processuale tra le parti di un processo non può incidere sul rapporto riguardante il terzo, intervenuto per far valere nei confronti di uno di essi un suo autonomo diritto, e pertanto, in materia elettorale, poiché ogni cittadino elettore è titolare di un autonomo diritto di impugnare le dichiarazioni del consiglio comunale in tema di eleggibilità e le sentenze relative, sicché la circostanza che egli, invece di agire isolatamente, si associ ad altri nel proporre l'Azione, oppure intervenga in un giudizio iniziato da altri, dà luogo ad un cumulo di azioni e non alla formazione di un unico rapporto processuale, l'Estinzione del processo per rinuncia al ricorso da parte dell'elettore che abbia promosso il giudizio di ineleggibilità non si estende al rapporto processuale costituitosi con l'intervento in primo grado di altro cittadino elettore che abbia fatto proprie le ragioni dell'attore.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 306, DPR 16/05/1960 num. 570 CORTE COST. PENDENTE, Legge 23/12/1966 num. 1147 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)