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Sez. 3, Sentenza n. 2259 del 06/06/1975 (Rv. 376066 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALLE QUESTIONI SULLA LEGALE RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E SULLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*
Stato
decisa il 1975-06-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/376066-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LEGITTIMAZIONE - AD PROCESSUM - MANCANZA - RILEVABILITA D'UFFICIO - DEDUCIBILITA PER LA PRIMA VOLTA IN CASSAZIONE - APPLICABILITA DI TALE DISCIPLINA ALLE QUESTIONI SULLA LEGALE RAPPRESENTANZA IN GIUDIZIO E SULLA REGOLARE COSTITUZIONE DEL RAPPORTO PROCESSUALE.*

Il difetto di legittimazione processuale, inerendo alla legittimita del contraddittorio e alla validita della sua Costituzione, e rilevabile, salvo il limite del giudicato, anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento e puo essere eccepito anche per la prima volta in Cassazione. Tale principio vale anche per le questioni riguardanti la sussistenza della legale rappresentanza in giudizio e la regolare Costituzione del rapporto processuale che, riferendosi al giudizio di primo grado, non siano state dedotte in appello. (V 1569/68, mass n 333296).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)