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Sez. L, Sentenza n. 1579 del 08/03/1986 (Rv. 444952 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ARRUOLATO - IN GENERE - TIROCINIO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE - COMPETENZA TERRITORIALE.*
Stato
decisa il 1986-03-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444952-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - ARRUOLATO - IN GENERE - TIROCINIO - SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO - CONDIZIONI - CONTROVERSIE - COMPETENZA TERRITORIALE.*

Ove il lavoratore marittimo venga arruolato come tirocinante e, ponendo le sue energie lavorative a disposizione dell'impresa in modo continuativo e sistematico, collabori in essa come elemento obiettivamente inserito nell'organizzazione aziendale, secondo le direttive e sotto la vigilanza dell'imprenditore, deve ritenersi già insorto un rapporto di lavoro subordinato e non rileva più - al fine di modificare la Competenza territoriale ex art. 603 cod. nav., che prevede appunto il foro del luogo dove è stato concluso il contratto - che al termine del periodo di tirocinio il lavoratore abbia richiesto il passaggio nell'organico effettivo dell'impresa ed il datore di lavoro abbia formalmente accettato tale proposta. (V 736/83, mass n 425479; (V 2244/82, mass nn 420114 e 420115).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)