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Sez. L, Sentenza n. 736 del 26/01/1983 (Rv. 425479 - 01)

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - CAUSE DI LAVORO INERENTI AL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 603 COD. NAV. - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425479-01

LAVORO - IN MATERIA DI NAVIGAZIONE MARITTIMA ED AEREA - CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO - IN GENERE - CAUSE DI LAVORO INERENTI AL CONTRATTO DI ARRUOLAMENTO MARITTIMO - COMPETENZA TERRITORIALE - DETERMINAZIONE - CRITERI - DISCIPLINA EX ART. 603 COD. NAV. - PERSISTENTE APPLICABILITÀ.*

Con riguardo alle cause di lavoro inerenti al contratto di arruolamento marittimo, la disposizione dell'art. 603 cod. nav. Deve ritenersi inoperante - per effetto dell'entrata in vigore della legge n. 533 del 1973 e della sentenza della Corte costituzionale n. 164 del 1976 - solo nella parte concernente l'indicazione dell'organo giudiziario competente (comandante di porto ed altri organi ad esso collegati), cui è stato sostituito il pretore in funzione di giudice del lavoro, e non anche per quanto concerne la Determinazione della Competenza territoriale, la quale va effettuata sulla base dei criteri indicati dalla norma citata (luogo d'iscrizione della nave, luogo di conclusione o esecuzione o cessazione del rapporto di lavoro oppure, se trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, luogo in cui è pervenuta la proposta al marittimo) e non già sulla base dei criteri indicati dall'art. 413 cod. proc. civ., non sussistendo incompatibilità fra le due norme e non essendosi, pertanto, verificata, neppure implicitamente, l'abrogazione della prima per effetto dell'entrata in vigore della seconda. (Conf 2244/82, mass nn 420115 420114 420113).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Cod. Navig. art. 589 CORTE COST., Cod. Navig. art. 603 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)