Sez. L, Sentenza n. 3057 del 11/04/1990 (Rv. 466597 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ PENSIONABILE DI LAVORATRICE AGRICOLA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONE DI INVALIDITÀ - INVALIDITÀ - IN GENERE - INVALIDITÀ PENSIONABILE DI LAVORATRICE AGRICOLA - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
La sussistenza o meno dell'Invalidità pensionabile di una lavoratrice agricola deve essere valutata in relazione all'attività che ha dato vita al rapporto assicurativo, e cioè in relazione specifica ai lavori necessari alla coltivazione del fondo, ancorché sia da tener presente anche la possibilità della lavoratrice di essere addetta a lavori diversi, meno faticosi o tipicamente femminili, ferma, peraltro, la necessità che tale possibilità sia accertata in concreto. (Conf 2537/86, mass n 445631).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST., Legge 09/01/1963 num. 9 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)