Sez. 1, Ordinanza n. 20262 del 16/06/2026 (Rv. 678844-01)
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE | Intermediazione mobiliare - Obblighi informativi dell'intermediario - Persistenza dopo l'esecuzione dell'operazione - Esclusione - Fattispecie.
CONTRATTI DI BORSA - IN GENERE
In tema di intermediazione mobiliare, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 58 del 1998, sono finalizzati a consentire al cliente di effettuare investimenti pienamente consapevoli, sicché tali obblighi, al di fuori dei contratti di gestione e di consulenza, devono essere adempiuti in vista dell'operazione da compiere e si esauriscono con essa.
Decreto Legisl. 24/02/1998 num. 58 art. 21 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)