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Sez. 5, Sentenza n. 17969 del 24/07/2013 (Rv. 628929 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisti di beni e servizi utilizzati per compiere operazioni esenti - Detraibilità dell'imposta - Operazioni anteriori all'entrata in vigore del d.lgs. n. 313 del 1997 - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-07-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/628929-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

L'imprenditore non ha diritto di portare in detrazione dall'IVA riscossa quella pagata per acquisti di beni e servizi destinati allo svolgimento di operazioni non soggette all'imposta, anche se avvenute prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 313, che, modificando l'art. 19 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ha formalmente introdotto tale regola, la quale, tuttavia, era già desumibile in via interpretativa dalla legislazione previgente, alla luce del diritto comunitario, e segnatamente dell'art. 17, secondo comma, della Sesta Direttiva IVA, (ossia della Direttiva del Consiglio 17 maggio 1977 n. 77/388, successivamente abrogata dall'art. 411, paragrafo 1, della Direttiva 28 novembre 2006, n. 2006/112).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 313 art. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)