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Sez. 5, Sentenza n. 17299 del 30/07/2014 (Rv. 632361 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI | Acquisto di beni e servizi utilizzati per compiere operazioni esenti - Detraibilità dell'IVA - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-07-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632361-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - DETERMINAZIONE DELL'IMPOSTA - DETRAZIONI

In tema di IVA, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, del d.P.R. 23 ottobre 1972, n. 633, ed in conformità con l'art. 17 della direttiva del Consiglio del 17 maggio 1977, n. 77/388/CEE (immediatamente applicabile nell'ordinamento interno già prima dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma 1, del d.lgs. 2 settembre 1997, n. 331, modificativo del citato art. 19), non è ammessa la detrazione dell'imposta pagata a monte per l'acquisto o l'importazione di beni o servizi utilizzati ai fini di attività esenti o, comunque, non soggette ad imposta, atteso che, per usufruire della detrazione, non è sufficiente che le operazioni attengano all'oggetto dell'impresa, ma è necessario che esse siano a loro volta assoggettabili all'IVA. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, a fronte dell'acquisto di un immobile assoggettabile ad IVA, aveva riconosciuto in favore della società acquirente, in occasione della successiva rivendita del bene ad un privato, la detraibilità solo parziale dell'imposta, poiché il fabbricato, prima della cessione, era stato destinato in parte ad uso abitativo - con conseguente esenzione dall'IVA - e in parte ad uso strumentale per natura).

Riferimenti normativi: DPR 23/10/1972 num. 633 art. 19 com. 2 CORTE COST., Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 17, Decreto Legisl. 02/09/1997 num. 331 art. 2 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)