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Sez. 3, Sentenza n. 22807 del 28/10/2014 (Rv. 633230 - 01)

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Parcheggio di autovettura - Contratto atipico - Disciplina applicabile - Norme in tema di deposito - Conseguenze in caso di furto della vettura - Prova esonerativa da responsabilità - Diligente esecuzione della prestazione - Inidoneità - Prova della non imputabilità dell'inadempimento - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/633230-01

DEPOSITO (CONTRATTO DI) - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Al contratto atipico di parcheggio si applicano le norme relative al contratto di deposito, sicché il depositario assume verso il depositante l'obbligo di restituzione della cosa nello stato in cui è stata consegnata, nonché, in caso di sottrazione, quello di risarcimento del danno, salvo che provi l'imprevedibilità e l'inevitabilità della perdita, nonostante l'uso della diligenza del buon padre di famiglia, e dunque la non imputabilità dell'inadempimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la decisione del giudice di merito che aveva ravvisato la responsabilità del depositario, in difetto di prova che l'addetto alla riconsegna dell'autovettura avesse verificato che il possessore della contromarca fosse effettivamente autorizzato al ritiro dell'auto, ovvero che il tagliando dal medesimo esibito fosse stato diligentemente controllato nella sua autenticità).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1322, Cod. Civ. art. 1766, Cod. Civ. art. 1768

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)