Sez. U, Sentenza n. 8349 del 05/04/2013 (Rv. 625846 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE | Azione risarcitoria - Accordi o comportamenti espressione dell'esercizio di pubblici poteri - Giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - Sussistenza - Natura dei diritti e della pretesa - Irrilevanza.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - COMPETENZA E GIURISDIZIONE
Allorché la controversia abbia per oggetto accordi o comportamenti riconducibili, anche mediatamente, all'esercizio di un pubblico potere delle pubbliche amministrazioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, la stessa rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, quali che siano i diritti - reali o personali - fatti valere nei confronti dell'amministrazione espropriante, nonché la natura - restitutoria o risarcitoria - della pretesa avanzata nei confronti di quest'ultima. (Fattispecie relativa all'azione risarcitoria promossa da coltivatori diretti per il danno subito a causa dell'occupazione appropriativa di un fondo rustico).
Riferimenti normativi: DPR 08/06/2001 num. 327 art. 53 CORTE COST., Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 34 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)