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Sez. 2, Sentenza n. 50066 del 15/11/2013 Ud. (dep. 12/12/2013) Rv. 257647 - 01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE | Attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità - Concedibilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2013-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/257647-01

REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - RICETTAZIONE - IN GENERE

In tema di ricettazione, la circostanza attenuante della speciale tenuità del danno di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen., può essere riconosciuta nella sola ipotesi in cui l'attenuante di cui all'art. 648, comma secondo, cod. pen., sia stata esclusa sotto il profilo della componente soggettiva del fatto. (Fattispecie relativa a ricettazione di una patente di guida e di una carta di circolazione in cui sono state escluse entrambe le attenuanti).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 62 com. 1 n. 4, Cod. Pen. art. 648 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)